Cosa facciamo
Aiutiamo gli imprenditori a realizzare i progetti di investimento e rafforzare la liquidità finanziaria.
La R&R Consulting, offre una consulenza “TAILOR MADE” per migliorare le performance aziendali di accesso al credito bancario.
I nostri professionisti saranno a vostra disposizione per una consulenza e per aiutarvi a scegliere la migliore soluzione alle vostre esigenze.
Chi siamo
Dall’esperienza pluriennale dei soci fondatori, la R&R CONSULTING è nata con l’idea di creare una realtà, che mette in contatto AZIENDE, PARTNER FINANZIARI e POOL DI PROFESSIONISTI.
La nostra mission è aiutare le imprese a massimizzare le risorse, a valorizzare il tempo e acquisire tramite i nostri servizi, competenze consolidate e di forte impatto strategico.
Infatti, i nostri servizi, assistono le aziende e procurano quel valore aggiunto necessario per raggiungere le performance pianificate.
- Registrazione presso i pubblici registri del marchio di impresa e/o brevetti industriali
- Ottenere presso AGICOM il rilascio del Rating di legalità;
- PROBLEM SOLVING tramite un sistema di valutazione dei rischi;
- Predisponiamo per conto del cliente, accurati e dettagliati BUSINESS PLAN oggi sempre più richiesti da Banche e Investitori.
SIAMO IN GRADO DI FARTI AVERE UN FINANZIAMENTO TRAMITE I NOSTRI PARTNER IN SOLI 15 GG
Dedicata alle aziende con almeno 500.000 euro di fatturato
Quale è l’esigenza più ricorrente per le aziende di queste dimensioni?
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Consulenza per l’ottenimento di LEASING;
- Acquisto di beni strumentali
- Acquisti di beni targati;
- Acquisto di beni Immobiliari strumentali
Accesso al Credito con garanzia MCC tramite FINANZIAMENTI CHIEROGRAFARI erogati dai nostri partner finanziari BANCHE e FINTECH
Anticipo fatture e cessione crediti commerciali, utilizzo degli strumenti SBF e FACTORING.
Opportunità di Finanza Agevolata REGIONALE e STATALE
Consulenza per l’ottenimento dei crediti d’imposta
- R&S - Ricerca e sviluppo legge 190
- Beni strumentali 4.0 Materiali e Immateriali
- Monitoraggio e Report Crisi di Impresa D.lgs. nr 14
del 2019
- Transazioni bancarie con proposte saldo e stralcio
La crisi d’impresa viene definita dalla prassi professionale come l’incapacità corrente dell’azienda di generare flussi di cassa, presenti e
prospettici, sufficienti a garantire l’adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate.
Quindi, sul piano economico finanziario lo stato di crisi può essere definito come la situazione d’incapacità, di generare adeguati flussi di
cassa a servizio del debito.
La crisi d’impresa si può essere di natura esogena che di natura endogena.
La crisi di natura endogena può essere determinata da:
- una struttura finanziaria sbilanciata (ad esempio il finanziamento di investimenti con linee di breve termine),
- una errata gestione del circolante commerciale (dilazione di pagamento dai fornitori inferiori rispetto a quelle concesse ai clienti,
una gestione del magazzino non efficace, errata programmazione finanziaria).
Le situazioni di crisi temporanea possono portare a compromettere la continuità aziendale e determinare la crisi irreversibile dell’impresa,
cioè lo stato di insolvenza e la conseguente liquidazione giudiziale.
Le crisi temporanee spesso non sono ancora percepibili dai soggetti terzi (clienti, fornitori, stakeholders) perché l’azienda riesce
temporaneamente ad adempiere alle proprie obbligazioni, ma può essere prontamente rilevabile grazie agli indicatori economici,
patrimoniali e finanziari.
Per prevenire le crisi temporanee e, soprattutto, lo stato d’insolvenza, è necessario monitorare l’azienda attraverso due analisi:
- analisi backward-looking che permette di verificare lo stato di salute dell’impresa negli ultimi esercizi e nell’esercizio in corso e
valutare eventuali squilibri in termini di redditività, solvibilità e liquidità.
- analisi forward-looking che permette di verificare in ottica prospettica la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa netti
positivi al servizio del debito nell’arco dei 12 mesi successivi.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019), sia le imprese in forma collettiva che gli imprenditori
individuali devono dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, di un sistema di controllo amministrativo e contabile adeguato alla propria
dimensione.
Mentre l’imprenditore individuale può non adottare un assetto organizzativo formalizzato, ai sensi dell’art. 2086 del Codice civile, ma deve
adottare tutte le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio tutte le iniziative necessarie a farvi
fronte, le imprese collettive devono istituire obbligatoriamente un assetto organizzativo, amministrativo e contabile formalizzato e
adeguato ai sensi del citato art. 2086.
Inoltre, il novellato art. 3 del Codice della Crisi stabilisce i parametri per ritenere necessaria l’attuazione di misure per l’emersione della crisi
quali:
- Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale, economico o finanziario;
- Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi, in particolare:
- Regolare pagamento delle retribuzioni;
- Regolare pagamento dei fornitori;
- Regolare andamento degli affidamenti bancari e finanziari;
- Regolare pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.
Riassumendo, in concreto l’imprenditore dovrà munirsi di un adeguato assetto organizzativo, con l’individuazione degli strumenti che
permettano di controllare con cadenza almeno trimestrale l’andamento della Centrale Rischi, l’andamento dei principali indicatori
economici, patrimoniali e finanziari appositamente individuati, l’andamento del DSCR (flussi di cassa a servizio del debito) e dotarsi di un
budget di tesoreria.